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Dotazioni
informatiche
Art. 1
L’I. T. C. di Aritzo dispone dei seguenti laboratori e attrezzature
multimediali:
Laboratorio Trattamento Testi
Laboratorio Impresa Formativa Simulata
Laboratorio Lingue
Aula M@rte
Punto informatico (in allestimento)
Art. 2
È favorita la massima fruizione dei laboratori e delle attrezzature informatiche
presenti nell’Istituto.
Le chiavi delle aule – laboratori sono riposte negli sgabuzzini dei rispettivi
piani.
Art. 3
Il laboratorio di Trattamento Testi è utilizzato prioritariamente
dall’insegnante di trattamento testi per le ore previste dai programmi
ministeriali; è utilizzato dagli insegnanti che ne faranno richiesta, nelle
restanti ore.
Il laboratorio di Impresa Formativa Simulata, dotato di software adeguati, è
utilizzato esclusivamente (salvo eccezioni) dal corso programmatori per le ore
di laboratorio previste dai programmi ministeriali nelle seguenti discipline:
economia aziendale, matematica, informatica.
Il laboratorio di Lingue è utilizzato prioritariamente dagli insegnanti di
lingue nelle ore da essi indicate (è assicurata almeno un’ora per classe) e
dagli altri docenti che ne faranno richiesta, nelle restanti ore.
L’aula M@rte e il Punto informatico sono utilizzate dagli insegnanti che ne
faranno richiesta.
Art. 4
I laboratori, nelle ore in cui non vengono utilizzati per attività scolastiche,
sono a disposizione degli insegnanti per attività di aggiornamento e per
attività inerenti la didattica e gli adempimenti ad essa legati.
Docenti
Art. 5
Il docente responsabile dei laboratori predispone, previa richiesta dei docenti,
l’orario di utilizzo degli stessi.
Art. 6
In caso di particolari esigenze didattiche il docente interessato può concordare
con altro docente l’uso del laboratorio in orario diverso da quello assegnato.
Art. 7
In ogni laboratorio è disponibile un registro delle presenze che deve essere
compilato accuratamente dall’insegnante che ne fa uso e dove lo stesso annota
anche eventuali collegamenti ad Internet.
È opportuno annotare le ore di lezione svolte in laboratorio anche sul registro
di classe.
Art. 8
Il docente interessato è responsabile della sorveglianza degli alunni e del
locale negli stessi termini in cui lo è in aula.
Terminata la lezione in laboratorio, nel caso in cui l’ora successiva non sia
impegnata da altra classe, non sia presente il tecnico o il collaboratore
scolastico, il docente è tenuto a chiudere il laboratorio e riporre la chiave
nell’apposito ripostiglio.
Art. 9
Qualora il docente dovesse riscontrare durante la lezione in laboratorio delle
anomalie, di qualsiasi tipo, dovrà segnalarle tempestivamente al tecnico che
provvederà, nell’ambito delle proprie competenze, a porvi rimedio.
Art. 10
Al fine di garantire un’efficace sorveglianza, il docente interessato assegnerà
a ciascun alunno della classe un preciso posto di lavoro, che manterrà per tutto
l’anno scolastico.
Ciascun docente, al momento di far accomodare ai propri posti gli alunni di una
data classe, li inviterà a segnalare immediatamente qualsiasi irregolarità,
malfunzionamento o danno relativo ad attrezzature ed arredi. Lo stesso docente
controllerà al termine della lezione, via via che gli alunni lasciano i posti,
che non vi siano evidenti danni o manomissioni delle attrezzature e degli
arredi.
Art. 11
Sarà cura dei singoli docenti che utilizzano il laboratorio e del tecnico
comunicare le principali ed elementari norme di sicurezza sul posto di lavoro
che risultano dal piano redatto ai sensi della normativa vigente (l. 626/94).
Alunni
Art.12
Gli alunni sono tenuti ad un uso corretto di tutte le attrezzature a loro
disposizione e al rispetto delle indicazioni date dall’insegnante.
Sono tenuti altresì al rispetto dei posti loro assegnati per tutto l’anno
scolastico.
Art. 13
Gli alunni sono responsabili di eventuali danni di qualsiasi natura che
venissero rilevati. I danni dovranno essere risarciti dall’alunno o dagli
alunni, che hanno avuto in assegnazione quel dato posto, appartenenti alla
classe che si è servita del laboratorio per ultima prima della rilevazione del
danno.
Nel caso che un diretto responsabile comunque non sia identificabile, la cifra
relativa al danno sarà ripartita tra tutti gli alunni della classe interessata.
In caso di persistente impossibilità di identificazione dell’autore o degli
autori dei danni, e della classe cui il responsabile o i responsabili
appartengono, il danno sarà risarcito da tutti gli alunni di tutte le classi che
avranno usato il laboratorio nel giorno precedente o nelle ore precedenti alla
rilevazione del danno.
Art. 14
Gli alunni si asterranno dal consumare cibi e bevande nel laboratorio.
Personale A. T. A.
Art. 15
È assicurata da parte dei collaboratori scolastici l’apertura dei laboratori per
le ore di lezione previste nei programmi ministeriali e per le altre ore di
utilizzo, previa richiesta dell’insegnante.
Art. 16
In assenza dei collaboratori scolastici la chiave dei laboratori deve essere
custodita in luogo accessibile esclusivamente ai docenti.
Art. 17
Il tecnico è a disposizione delle classi in caso sia necessaria la sua
consulenza.
Art. 18
Il tecnico sarà sempre interpellato dal responsabile dei laboratori in merito
alle questioni di qualsiasi natura riguardanti le attrezzature informatiche ed
esprimerà parere consultivo.
Utilizzo PC portatili e videoproiettore
Art. 19
I PC portatili e il videoproiettore sono custoditi dal tecnico di laboratorio, e
sono comunque collocati in luogo accessibile ai docenti che ne faranno
richiesta.
L’uso del portatile e/o del videoproiettore nelle aule normali deve essere
concordato con il tecnico di laboratorio se occorre la sua consulenza.
L’asportazione di strumentazioni per uso in altra sede è consentita previa firma
per presa consegna e assunzione di responsabilità su documento apposito.
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